I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Il "caporalato" non si riduce al mero reclutamento illecito di prestatori di lavoro e nell'offerta illecita della correlata manodopera ai datori di lavoro.
Il "caporalato" non si riduce al mero reclutamento illecito di prestatori di lavoro e nell'offerta illecita della correlata manodopera ai datori di lavoro. Diviene esercizio di una signoria da parte dei "caporali", di un dominio sulle vittime, mantenuto con violenza e minaccia. I lavoratori sono reificati, oggetti di scambio con i datori di lavoro, privati di ogni qualsivoglia soggettività, considerati unicamente quali fattori economici del processo produttivo. È un fenomeno particolarmente connesso con altre gravi attività criminose come la tratta internazionale di persone a fini di sfruttamento della prostituzione, le adozioni illegali di minori, il traffico illecito di organi. È spesso collegato alla criminalità di stampo mafioso, da cui derivano le metodologie di intimidazione caratterizzanti lo sfruttamento dei lavoratori, costituendo la modalità di interferenza delle organizzazioni malavitose sul mercato del lavoro.