Diritto pubblico subiettivo e libertà religiosa
Il lavoro si incentra sul concetto di diritto pubblico subiettivo, così come recepito in Italia oltre un secolo fa attraverso l’influenza della dogmatica tedesca, al fi
Il lavoro si incentra sul concetto di diritto pubblico subiettivo, così come recepito in Italia oltre un secolo fa attraverso l’influenza della dogmatica tedesca, al fine di verificare se taluni profili siano ancora riproponibili in vista della tutela dei diritti di libertà nello Stato democratico.
Prendendo le mosse principalmente dal lavoro di Francesco Ruffini, lo studio si propone di approfondire, attualizzandolo, il figurino classico di stampo liberale mediante la cartina di tornasole della libertà religiosa. L’analisi comparatistica, muovendo dall’ordinamento italiano, affronta ex professo gli ordinamenti giuridici scandinavi.
Con il declino dello Stato liberale, il diritto pubblico subiettivo ha trovato poca fortuna in Italia soprattutto per le distorsioni dei diritti fondamentali poste, in chiave strumentale, dall’ordinamento fascista. Tale deformazione ha portato ad un iniziale accantonamento di ogni concetto di diritto “riflesso” nel costituzionalismo repubblicano. Per quanto concerne gli ordinamenti scandinavi, non solo la nozione è del tutto ignota, ma il realismo giuridico nordico sembra negare l’esistenza stessa del diritto soggettivo tout court. Tale prospettiva risulta essere il frutto della rilevanza giuridica riconosciuta a una Chiesa di Stato e al luteranesimo quali fattori identitari e di coesione sociale.
Pur nelle indubbie diversità, sia il contesto istituzionale italiano che quelli scandinavi sembrano talora deviare rispetto a un compiuto modello di Stato democratico. La circoscritta tutela delle minoranze religiose, l’acquisizione plebiscitaria del consenso, financo l’affermarsi di forme identitarie delineano la comune criticità di tali ordinamenti. Il fine della ricerca è comprendere se una concezione attualizzante del diritto pubblico subiettivo, in grado di tutelare tanto la sfera di libertà del singolo che la sua rilevanza ultraindividuale, possa supportare ulteriormente, in chiave garantista, il modello democratico contemporaneo.